Avvocato penalista - Il consumo di droga in gruppo non è il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 9.10.1990, n°. 309, ma l'illecito amministrativo di cui al seguente art. 75.
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Avvocato penalista - Il consumo di droga in gruppo non è il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 9.10.1990, n°. 309, ma l'illecito amministrativo di cui al seguente art. 75. |
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"" Consumo di gruppo è un illecito amministrativo
Consumo di gruppo è un illecito amministrativo
Corte di cassazione – Sezioni unite penali – Sentenza 10 giugno 2013 n. 25401
Le SS. UU penali della Cassazione si sono pronunciate in maniera chiara riaffermando quanto già stabilito dalle Sezione Unite con la sentenza 4/97, IACOLARE, stabilendo che anche dopo la modifica del DPR 9/10/1990 n. 309 con la Legge 21/02/2006 n. 49 (Fini-Giovanardi) resta valido il principio secondo cui l’acquisto e la detenzione per uso personale, se avvenuto sin dall’inizio anche per altri soggetti, integra un illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 L. 309/1990 e non il reato di cui all’articolo 73 del dpr citato.
In poche parole, le Sezioni Unite hanno inteso affermare un principio di diritto che sicuramente sarà ripreso dai giudici del merito. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/consumo-di-gruppo-illecito-amministrativo/
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Avvocato penalista - Il consumo di droga in gruppo non è il reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 9.10.1990, n°. 309, ma l'illecito amministrativo di cui al seguente art. 75. |
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