Avvocato penalista - Usare un profilo falso in internet può costituire il reato di sostituzione di persona.
Ma solo quando il profilo falso usato appartenga o si riferisca a persone fisiche o giuridiche reali o realmente esistenti e non pure quando sia di pura fantasia, inventato o non sia di nessuno.
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Nonostante il vuoto normativo, si può parlare di “sostituzione di persona” chi crea una identità falsa su internet anche solo con un nickname, riconducibile a un’altra persona, all’ignaro di ciò.
Sebbene non esista ancora una esplicita norma nel nostro ordinamento (per niente al passo coi tempi) che sanziona la creazione di un profilo falso su una chat o un social network, secondo la Cassazione [1] chi pone in essere tale condotta risponde comunque del reato di sostituzione di persona [2].
Si tratta peraltro di un reato assai grave, sanzionato con la reclusione fino a un anno.
A detta della Suprema Corte, tale reato ricorre non solo quando si “rubi” il nome di battesimo di un altro soggetto, ma anche quando si utilizzi un semplice nickname (soprannome) riconducibile inequivocabilmente a una persona fisica esistente.
Nel caso di specie, una donna si era iscritta a una chat erotica usando, come nick, le iniziali della propria ex datrice di lavoro – con cui aveva una causa in corso – e pubblicando il numero di cellulare di quest’ultima al solo fine di danneggiarne l’immagine.
È vero, dice la Cassazione, che il nickname è solo una identità virtuale usata nello spazio telematico, ma non per questo è priva di una sua valenza concreta, perché proprio attraverso i nick gli utenti di internet si riconoscono e comunicano. Dunque, anche un profilo falso che utilizzi il nickname di un soggetto esistente costituisce il reato di “sostituzione di persona”.
[1] Cass. sent. n. 18826/2013 del 29.04.13.
[2] Art. 494 cod. pen. """
Fonte La legge per tutti.it .
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