Avvocato penalista - Commette violenza sessuale (art. 609 bis del codice penale) la persona che continua nel rapporto sessuale in atto, nonostante la venuta meno del consenso dell'altro o dell'altra.
E' quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.
E' quanto ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Secondo la Cassazione, non basta il solo consenso iniziale, ma il consenso dev'essere costante.
Dunque, si ha violenza sessuale in tutti quei casi in cui e se il consenso del soggetto passivo di questo ignobile reato, sebbene prima prestato, venga meno in seguito o durante il rapporto sessuale in atto.
Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione si connota per la sua notevole elevatezza culturale, giuridica e, non da meno, civile; ma credo che incontrerà non poche difficoltà sul piano probatorio.
Poiché penso che sarà molto difficile provare se, davvero e da quale momento il consenso è mancato.
E la mia perplessità nasce proprio dal caso specifico deciso dalla Corte di Cassazione ossia del rifiuto di proseguire nel rapporto sessuale in atto da parte di una donna, perché non ha gradito le modalità violente di consumazione dello stesso; la qual cosa mi sembra molto giusta per lei e rispettosa della sua libertà.
Ma - e salvo che la signora abbia avuto un rapporto sessuale clandestino o casuale con uno sconosciuto, che e se così, denoterebbe tutta la sua imprudenza e la sua scarsa onorabilità - in ogni altro caso, a mio sommesso avviso, è molto difficile essere credibili o creduti circa la venuta meno (o riuscire a provare la revoca) del proprio consenso alla prosecuzione del rapporto sessuale in atto ed a partire da un determinato momento del suo svolgimento in poi, per la ragione semplicissima che, poiché si suole congiungersi carnalmente con persone che si conoscono bene e, soprattutto, con cui si desidera farlo - o almeno così è nella gran parte dei casi - sapendo che una persona (uomo o donna che sia) è di indole violenta, se ne dovrebbe dedurre, per logica, che è una persona violenta in ogni ambito i cui si estrinseca la sua "nobile personalità", ivi incluso il letto ... e, dunque, indursi, saggiamente e da se, ad evitare di accordarle alcun consenso, sia all'inizio, che in corso d'opera ...
____________________________________Il principio di diritto stabilito dalla Cassazione si connota per la sua notevole elevatezza culturale, giuridica e, non da meno, civile; ma credo che incontrerà non poche difficoltà sul piano probatorio.
Poiché penso che sarà molto difficile provare se, davvero e da quale momento il consenso è mancato.
E la mia perplessità nasce proprio dal caso specifico deciso dalla Corte di Cassazione ossia del rifiuto di proseguire nel rapporto sessuale in atto da parte di una donna, perché non ha gradito le modalità violente di consumazione dello stesso; la qual cosa mi sembra molto giusta per lei e rispettosa della sua libertà.
Ma - e salvo che la signora abbia avuto un rapporto sessuale clandestino o casuale con uno sconosciuto, che e se così, denoterebbe tutta la sua imprudenza e la sua scarsa onorabilità - in ogni altro caso, a mio sommesso avviso, è molto difficile essere credibili o creduti circa la venuta meno (o riuscire a provare la revoca) del proprio consenso alla prosecuzione del rapporto sessuale in atto ed a partire da un determinato momento del suo svolgimento in poi, per la ragione semplicissima che, poiché si suole congiungersi carnalmente con persone che si conoscono bene e, soprattutto, con cui si desidera farlo - o almeno così è nella gran parte dei casi - sapendo che una persona (uomo o donna che sia) è di indole violenta, se ne dovrebbe dedurre, per logica, che è una persona violenta in ogni ambito i cui si estrinseca la sua "nobile personalità", ivi incluso il letto ... e, dunque, indursi, saggiamente e da se, ad evitare di accordarle alcun consenso, sia all'inizio, che in corso d'opera ...
Avvocato penalista - Commette violenza sessuale (art. 609 bis del codice penale) la persona che continua nel rapporto sessuale in atto, nonostante la venuta meno del consenso dell'altro o dell'altra. |
""" Stupro se lei, durante il rapporto sessuale, ci ripensa.
Non basta il consenso iniziale della vittima: c’è stupro se il consenso della vittima prima prestato poi viene meno durante il rapporto.
Commette reato di violenza sessuale [1] chi insiste nel rapporto sessuale nonostante la donna, pur essendo stata all’inizio consenziente, si rifiuti di proseguire perché non gradisce le modalità violente di consumazione dello stesso.
Il consenso deve infatti durare per l’intero rapporto sessuale senza soluzione di continuità altrimenti l’unione diventa stupro.
È quanto definito dalla Cassazione [2] che ha recentemente condannato un ventitreenne il quale, con violenza e minaccia, aveva costretto la propria ragazza, peraltro minorenne, a rapporti sadomaso.
La vittima, pur avendo accettato altri rapporti, si era opposta esplicitamente alle forme e modalità eccessivamente violente poste in essere dal giovane prevaricatore.
Già in passato la Suprema Corte [3] aveva chiarito che, soprattutto in caso di pratiche sessuali estreme, non basta il consenso iniziale della vittima per escludere il reato di violenza sessuale.
Quest’ultimo scatta se il partner insiste nonostante l’altro mostri esplicitamente, o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente, per un ripensamento o una non condivisione delle modalità di consumazione del rapporto.
[2] Cass. sent. n. 15334 del 3.04.2013.
[3] Cass. sent. n. 25727/2004. """
Fonte La legge per tutti.it
http://www.laleggepertutti.it/27290_stupro-se-lei-durante-il-rapporto-sessuale-ci-ripensa .
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