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L'art. 674 del Codice Penale, intitolato al Getto pericoloso di cose, infatti, prevede che:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Commette reato chi innaffia vasi da fiori posti sui balconi lasciando gocciolare l'acqua sulla pubblica via, o chi sputa per strada.
Oggetto del getto sono i corpi solidi, mentre il versamento si riferisce ai liquidi e le emissioni riguardano i gas, i vapori od i fumi fastidiosi e/o maleodoranti
Oggetto del getto sono i corpi solidi, mentre il versamento si riferisce ai liquidi e le emissioni riguardano i gas, i vapori od i fumi fastidiosi e/o maleodoranti
Per la sussistenza del reato, doloso o colposo, non è richiesto un effettivo nocumento, essendo sufficiente l'idoneità della cosa gettata o versata o della emissione di gas, fumo o vapore, ad offendere, imbrattare o molestare persone.
Per la punibilità delle emissioni previste dall'art. 674, non è, però, necessario che esse siano espressamente vietate dalla legge, ma debbono ritenersi non consentite anche le emissioni vietate o in contrasto con un provvedimento dell'autorità amministrativa, emanato in base a disposizioni legislative.
Importo incrementato a norma dell'art. 113, c. 1, l. n. 689/1981.
Oblabile ex art. 162 bis.
La giurisprudenza ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una stalla da cui promanino continuamente esalazione maleodoranti.
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Avvocato penalista - Gettare o lanciare oggetti dal balcone è un'azione (od un fatto) che può costituire reato. |
""" È reato gettare oggetti dal balcone.
Attenzione ai piani inferiori: imbrattare le altrui proprietà non è solo un illecito civile.
La Corte di Cassazione [1] ha confermato la condanna penale di una condomina che rovesciava immondizia nel balcone sottostante al proprio appartamento gettando sigarette, cenere e detersivi corrosivi, come la candeggina.
La condomina “maleducata” può essere quindi dichiarata colpevole del reato di getto pericoloso di cose [2] ed subire una condanna alla pena di 120 euro di ammenda.
A tal fine è necessario che il comportamento sia considerato grave e pericoloso e che l’operazione si ripeta più volte.
[1] Cass. sent. n. 16459/2013.
[2] Art. 674 cod. pen. """
Fonte La legge per tutti.it .
http://www.laleggepertutti.it/28083_e-reato-gettare-oggetti-dal-balcone
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