Avvocato penalista - Fare il parcheggiatore abusivo non è reato.
____________________________________Lo ha stabilito una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Ma soltanto nel caso in cui l'esercizio del mestiere di parcheggiatore abusivo venga svolto in assenza di ulteriori e più gravi condotte, penalmente rilevanti, o di modalità e mezzi che aggravino il suo già irregolare esercizio, in quanto costituiscono autonomamente e di per se, azioni o fatti reato, come, per esempio, nei casi in cui il parcheggiatore abusivo minacciasse chi non gli corrisponde il suo pur meritato compenso (minaccia); o gli prospettasse l'eventualità di un male ingiusto (estorsione); o, ed infine, procurasse danni alla sua autovettura (danneggiamento), e via dicendo.
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""" Attività di parcheggiatore abusivo: non è reato.
Salvo il velato ricatto che si nasconde dietro la richiesta di denaro, l’attività di parcheggiatore abusivo non costituisce un reato penale.
L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non è reato, ma semplice illecito punibile con una sanzione amministrativa.
Il Codice della Strada vieta infatti di esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e prevede che chi la eserciti sia punito con il solo pagamento di una sanzione da 765 a 3076 euro [1].
Chi ignora l’ordine dell’Autorità amministrativa di cessare questa attività abusiva non può quindi essere condannato per avere commesso un reato.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione [2] in un caso in cui un soggetto è stato accusato di non aver osservato un provvedimento del Questore che gli imponeva di cessare l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità [3] è commesso infatti soltanto se l’ordine dell’autorità abbia ad oggetto una condotta che non sia già vietata dalla legge. Poiché il provvedimento del Questore riguardava un divieto già previsto da una norma specifica, l’attività del parcheggiatore non è punibile come reato, ma soltanto con la sanzione amministrativa stabilita dal Codice della Strada.
Questo a meno che, si presti attenzione, le particolari modalità con cui l’attività abusiva viene esercitata non rendano più grave il fatto, che potrebbe quindi in questo caso costituire reato. Se ad esempio il parcheggiatore minacci delle ritorsioni nei confronti di chi si rifiuta di pagare, questo comportamento potrebbe essere punito come minaccia o addirittura come estorsione.
In conclusione, chiunque eserciti senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e sia oggetto di un provvedimento dell’autorità che ne vieta la prosecuzione non commette reato se ignora il divieto. Egli si espone soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.
[1] Art. 7 c. 15 bis del Codice della Strada[2] C. Cass. sent. n. 15936/2013
[3] Art. 650 cod. pen. """
Fonte La legge per tutti.it
http://www.laleggepertutti.it/27724_attivita-di-parcheggiatore-abusivo-non-e-reato
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