Avvocato penalista - Tangenti: la semplice richiesta della bustarella, della mazzetta o della tangente, non è reato, ma è solo un tentativo di reato od un reato tentato (art. 56 c.p.).
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Peccato che, nel caso, la Corte di Cassazione non abbia tenuto conto di quanto prevede l'art. 56 del codice penale, in punto di differenze tra il reato consumato ed il reato tentato, nel caso di specie.
Peccato che, nel caso, la Corte di Cassazione non abbia tenuto conto di quanto prevede l'art. 56 del codice penale, in punto di differenze tra il reato consumato ed il reato tentato, nel caso di specie.
Com'è noto, per reato perfetto si intende il reato consumato ovvero quello progettato dall’agente e dallo stesso portato a termine (es. l'omicidio, che si consuma con la morte del soggetto passivo).
L’art. 56 c.p. “Delitto tentato” prevede accanto al delitto consumato, anche una tipica ipotesi in cui la condotta criminosa, pur posta in essere validamente da parte dell’agente non determina il risultato sperato o voluto.
Si tratta del cd. delitto tentato e si realizza sia quando la condotta criminosa dell’agente non è stata portata a termine (tentativo incompiuto) sia quando la condotta, pur essendo stata portata a termine, non ha ottenuto il risultato sperato o voluto dal soggetto agente (tentativo compiuto).
Esempio del primo caso è il ladro che sorpreso mentre ruba scappa senza portare con sé la refurtiva, mentre del secondo è il caso di Tizio che spara contro Sempronio per ucciderlo; il proiettile colpisce Sempronio ma non lo uccide.
La distinzione tra atto compiuto e incompiuto si basa su un criterio di valutazione ex post.
In particolare, il primo comma dell’art. 56 c.p. stabilisce che “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
L’art. 56 c.p. “Delitto tentato” prevede accanto al delitto consumato, anche una tipica ipotesi in cui la condotta criminosa, pur posta in essere validamente da parte dell’agente non determina il risultato sperato o voluto.
Si tratta del cd. delitto tentato e si realizza sia quando la condotta criminosa dell’agente non è stata portata a termine (tentativo incompiuto) sia quando la condotta, pur essendo stata portata a termine, non ha ottenuto il risultato sperato o voluto dal soggetto agente (tentativo compiuto).
Esempio del primo caso è il ladro che sorpreso mentre ruba scappa senza portare con sé la refurtiva, mentre del secondo è il caso di Tizio che spara contro Sempronio per ucciderlo; il proiettile colpisce Sempronio ma non lo uccide.
La distinzione tra atto compiuto e incompiuto si basa su un criterio di valutazione ex post.
In particolare, il primo comma dell’art. 56 c.p. stabilisce che “chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.
Al delitto tentato viene applicata una pena inferiore rispetto a quella prevista per il reato perfetto (quello consumato) e ciò in quanto, sotto l’aspetto sostanziale, si è in presenza di un reato perfetto.
Caratteristiche del delitto tentato sono dunque: idoneità ed univocità degli atti posti in essere dall’agente.
L’azione posta in essere dal soggetto attivo deve essere idonea a realizzare il reato voluto dall’agente.
Ed, a parere di chi qui scrive, non pare che la richiesta di una mazzetta o di una tangente al fine di compiere un atto dovuto del proprio ufficio, non sia un fatto costituente un delitto tentato ...
E’ una valutazione da effettuarsi in concreto (cd. criterio della prognosi postuma).
La punizione del delitto tentato trova giustificazione nell’intento dell’Ordinamento di prevenire l’esposizione a pericolo dei beni giuridicamente protetti.
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Avvocato penalista - Tangenti: la semplice richiesta della bustarella, della mazzetta o della tangente, non è reato, ma è solo un tentativo di reato od un reato tentato (art. 56 c.p.). |
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""" Tangenti: la semplice richiesta della bustarella non è reato.
""" Tangenti: la semplice richiesta della bustarella non è reato.
La Cassazione interviene sulla differenza tra il reato di concussione e di induzione indebita.
La Corte di Cassazione [1], ha affermato che se i funzionari della Pubblica Amministrazione richiedono una tangente a un imprenditore agricolo per un accertamento tecnico non commettono il reato di concussione quando non lo costringono alla consegna della bustarella stessa.
Scatta, invece, al posto della concussione, il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità [2].
L’induzione infatti si ha in presenza di un’attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale effettuata dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato che, seppur l’avverta come illecita, non sente condizionata la propria libertà di autodeterminazione.
[1] Cass. sent. n. 17285 del 15.04.2013.
[2] Art. 319 quater cod. pen. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione
fino a tre anni”. """
Fonte La legge per tutti. it .
[2] Art. 319 quater cod. pen. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Ne casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione
fino a tre anni”. """
Fonte La legge per tutti. it .
http://www.laleggepertutti.it/28250_tangenti-la-semplice-richiesta-della-bustarella-non-e-reato
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