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venerdì 17 maggio 2013

Avvocato penalista - Nel delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o stalking rilevano molto gli scopi del persecutore, invece.

Avvocato penalista - Nel delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o stalking rilevano molto gli scopi del persecutore, invece.
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E, di più, è essenziale il loro effettivo accertamento, prima di pronunciare qualunque sentenza.

Con tutto il rispetto che si deve alle sentenze ed a chi le ha emesse - soprattutto se si tratta della nostra Corte Suprema ossia del Giudice dei Giudici - e che, personalmente, non ho mai mancato di portare, né alle prime, né ai secondi, non condivido l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nel caso giudiziario a cui si riferisce la sua sentenza che qui segue.

E, come credo che sia nei miei doveri, spiego perché.

Fin da quando ero poco più che un ragazzo ed ho preso in mano i primi libri di diritto, ho compreso e visto che c'è un'enorme differenza sostanziale - e non soltanto nominale - tra la legge e la giustizia e che questa differenza è la stessa che c'è (o che ci dovrebbe essere) tra i Palazzi della Legge ed i Palazzi della Giustizia e, non da meno, tra coloro che operano negli uni e negli altri.

Una legge può ben essere fisiologicamente e strutturalmente ingiusta o sbagliata, soprattutto se fatta da persone che di legge e di legiferazione non capiscono nulla, come la nostra legislazione dimostra con qualche migliaio di leggi "esemplari" in tale senso; ma una sentenza non può (e non dovrebbe) mai essere ingiusta o sbagliata, se non vuole smentire se stessa e l'intero sistema della nostra  Giustizia.
 
Poiché, se non rientrano tra i compiti od i doveri dei giudici quelli di disapplicare la legge o di andare contro la legge, sicuramente vi rientrano quelli di andare oltre le misere vedute di una legislazione fatta da incompetenti o da faccendieri della politica e, non da meno, di entrare dentro la legge, al fine di colmarne le grossolane lacune, con la giustizia e la giustezza delle loro sentenze.
 
Ci fu un tempo, nel nostro glorioso Paese - come mi ha insegnato uno dei miei migliori Maestri - in cui al tavolo delle leggi sedevano solo i giuristi, i letterati e gli esperti del settore in cui bisognava legiferare; e le leggi che ne venivano fuori erano pressocché  perfette.

Nel nostro tempo, al tavolo delle leggi siedono i congiuristi, gli ignoranti e gli espertologi ed i risultati dei loro prodotti legislativi o legislazionali sono quello che sono.
 
Che l'art. 612 bis del codice penale sia una norma fatta male e contro i principi costituzionali della tassatività e della determinatezza che ogni norma deve rispettare, riesce a vederlo anche un ragazzo al primo anno degli studi di giurisprudenza od una persona che non s'intende di leggi.

Ma, se il nostro ordinamento - molto sbagliato su questo specifico punto - consente anche agli ignoranti od agli avventati di sedere in Parlamento e di poter fare norme come l'art. 612 bis c.p., con la leggerezza, la superficialità e l'incuranza degli effetti finali che certe norme sballate possono arrecare nella loro concreta applicazione, anche ai cittadini innocenti, non consente ai Giudici e, men che mai, ai Supremi Giudici, di mettersi alla loro pari, atteso che i Giudici e, più di essi, i Supremi Giudici, sono persone di alto spessore culturale e giuridico.
 
Infine - e concludo il mio dire sulla questione - nel tempo in cui viviamo ci soccorrono non poco gli avanzamenti od i progressi delle scienze cosiddette ausiliarie o complementari al diritto penale, tra cui ed a mero titolo di esempio, l'antropologia criminale, la criminologia, la criminalistica, le scienze forensi, la psichiatria, la psicologia, ecc., ecc., ecc., che non dovremmo mai trascurare di consultare preventivamente, per farci aiutare nel tracciare un profilo criminale adeguato e corretto o per capire come si fa a distinguerlo dal profilo di un soggetto che non ha nulla di criminale.

Poiché ed al di là del grave e grossolano vuoto legislativo portato dalla norma di cui all'art. 612 bis c.p., se non si comprende adeguatamente e bene l'enorme e sostanziale differenza che intercorre, sul piano psicologico e criminologico, tra un vero persecutore o stalker ed un innamorato respinto o non più amato dalla sua donna, l'enorme e sostanziale differenza che intercorre tra le azioni poste in essere dal primo rispetto a quelle poste in essere dal secondo e l'enorme e sostanziale differenza che intercorre tra lo spirito del primo e lo spirito del secondo, si commetteranno ancora altri gravi errori di valutazione e si emetteranno ancora tante sentenze penali ingiuste.

Non tutte le persone (uomini o donne che siano, atteso che il delitto di atti persecutori non si riferisce solo agli uomini, quali soggetti attivi dello stesso, ma anche alle donne) sono od agiscono come e con gli scopi evidenti con cui agisce il soggetto raffigurato nella prima foto che qui segue; molte di esse hanno solo il disperato intento di riconquistare un amore perduto e nessun intento di persecuzione, come il soggetto raffigurato nella seconda foto.

Equiparare gli uni agli altri, solo per una lacuna di legge, non mi sembra per nulla conforme a giustizia.
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Avvocato penalista - Nel delitto di Atti persecutori (art. 612 bis c.p.) o stalking rilevano molto gli scopi del persecutore, invece.
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""" Stalking: non rileva quale obiettivo abbia lo stalker -
 
Scatta il reato di stalking anche se il colpevole non ha premeditato l’obiettivo della propria condotta.

Scatta lo stalking quando il soggetto perseguita la propria vittima, in modo ripetuto e ossessivo, a prescindere da quale sia, concretamente, il suo obiettivo e il risultato che voglia ottenere con tale comportamento. Lo stalker, infatti, è punito per il solo fatto di aver voluto compiere le condotte minacciose, consapevole comunque delle conseguenze che ciò avrebbe determinato sulla vittima.

Non è richiesto, invece, che lo stalker abbia un fine premeditato, un obiettivo da raggiungere nel perseguitare la propria vittima. Questa importante precisazione è stata fornita dalla Cassazione con una recentissima sentenza [1].

Per aversi stalking, le minacce o molestie reiterate devono essere tali da:
- provocare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura,
- o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di altra persona legata alla vittima,
- o da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita [2].

Il caso

La sentenza in oggetto riguarda il caso di un uomo che assillava e minacciava ripetutamente la propria ex, con frequentissime telefonate e sms, scenate di gelosia, tentativi di ostacolare le sue scelte di frequentazione sociale, intrusioni moleste nella vita privata di persone a lei vicine. La donna aveva finito per cambiare le proprie amicizie, i percorsi abituali e staccare il telefono.
 
Allo stalker non è servito giustificarsi mostrando il proprio ravvedimento e la disponibilità ad indennizzare la vittima.

[1] Cass. sent. n. 20993 del 2013.
[2] Art. 612 bis cod. pen. """

Fonte La legge per tutti. it

http://www.laleggepertutti.it/29832_stalking-non-rileva-quale-obiettivo-abbia-lo-stalker
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