Avvocato penalista - Commette il reato di ingiuria chi sbatte la porta in faccia a qualcuno.+
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Ma solo se e quando ricorrono determinate circostanze e non in ogni caso, soggiungo io.
L'art. 594 del nostro codice penale prevede e disciplina il reato in ingiuria e stabilisce che l'ingiuria si può concretare sia con espressioni verbali, offensive dell'altrui onore o decoro, sia per il tramite di comunicazioni telegrafiche o telefoniche, sia tramite scritti o disegni indirizzati alla parte offesa.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi su questa specifica norma penale, ha più volte evidenziato ed integrato la norma di cui all'art. 594 del codice penale, stabilendo che il reato di ingiuria si può configurare anche attraverso mezzi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma, quando tali mezzi siano comunque idonei ad offendere l'altrui onore o decoro, come potrebbe essere il gesto - invero alquanto sprezzante - dello sbattere in faccia a qualcuno la propria porta.
Tutto ciò non vale più, però e per esempio, quando la sbattuta in faccia della propria porta di casa o dell'ufficio o dello studio, ecc., si rende necessaria per difendersi dalle altrui illecite azioni, intromissioni o violenze, o per evitare di incorrere in ben più gravi reati, che si potrebbero commettere per reazione verso le o per difendersi dalle altrui illecite interferenze nella o dalle altrui violenze della nostra vita privata, del nostro lavoro o delle persone a noi legate da vincoli di parentela.
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Ma solo se e quando ricorrono determinate circostanze e non in ogni caso, soggiungo io.
L'art. 594 del nostro codice penale prevede e disciplina il reato in ingiuria e stabilisce che l'ingiuria si può concretare sia con espressioni verbali, offensive dell'altrui onore o decoro, sia per il tramite di comunicazioni telegrafiche o telefoniche, sia tramite scritti o disegni indirizzati alla parte offesa.
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi su questa specifica norma penale, ha più volte evidenziato ed integrato la norma di cui all'art. 594 del codice penale, stabilendo che il reato di ingiuria si può configurare anche attraverso mezzi diversi da quelli espressamente previsti dalla norma, quando tali mezzi siano comunque idonei ad offendere l'altrui onore o decoro, come potrebbe essere il gesto - invero alquanto sprezzante - dello sbattere in faccia a qualcuno la propria porta.
Tutto ciò non vale più, però e per esempio, quando la sbattuta in faccia della propria porta di casa o dell'ufficio o dello studio, ecc., si rende necessaria per difendersi dalle altrui illecite azioni, intromissioni o violenze, o per evitare di incorrere in ben più gravi reati, che si potrebbero commettere per reazione verso le o per difendersi dalle altrui illecite interferenze nella o dalle altrui violenze della nostra vita privata, del nostro lavoro o delle persone a noi legate da vincoli di parentela.
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""" Cassazione: sbattere la porta in faccia equivale a un’offesa.
L’ingiuria di una porta sbattuta giustifica la reazione con un’altra ingiuria.
Liti tra condomini: sbattere la porta in faccia al vicino di casa, e così rifiutare il dialogo, costituisce un’offesa. Un’offesa che – secondo una recente sentenza della Cassazione [1] –giustifica peraltro l’eventuale reazione contraria. Pertanto non è punibile il condomino che, dopo l’affronto dell’uscio chiusogli contro il naso, si sia messo a inveire con parole dure e minacce. L’ingiuria cancella (e scagiona) l’ingiuria contraria.
Il fatto portato all’attenzione della Corte riguarda il diverbio sorto tra due vicini per via di un’auto mal parcheggiata, che impediva il transito al garage adiacente. Sorto un alterco verbale tra i due, uno pensava bene di sbattere la porta contro l’altro, ricevendone poi una serie di insulti da dietro la soglia.
In tale circostanza, i giudici hanno avuto modo di chiarire che, a volte, anche un gesto muto e inequivoco, come una porta sbattuta, è equiparabile a una ingiuria e, pertanto, giustifica una reazione pari e contraria.
Non è quindi punibile il condomino che, a tale gesto offensivo, abbia risposto con minacce e offese.
Non è quindi punibile il condomino che, a tale gesto offensivo, abbia risposto con minacce e offese.
Fonte La legge per tutti.it
http://www.laleggepertutti.it/27443_cassazione-sbattere-la-porta-in-faccia-equivale-a-unoffesa
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