Avvocato penalista - Guida in stato di ebbrezza, il reato di cui all'Art. 186 del Codice della Strada.
Ai fini dell'accertamento non basta una sola misurazione.
____________________________________Avvocato penalista - Guida in stato di ebbrezza, il reato di cui all'Art. 186 del Codice della Strada. Ai fini dell'accertamento non basta una sola misurazione. |
""" Etilometro: non basta una sola misurazione per lo stato di ebbrezza.
Guida in stato di ebbrezza a “doppio controllo”: per la sanzione, sono sempre necessarie due misurazioni.
Non basta una sola misurazione con l’etilometro per provare la guida in stato di ebrezza, ma sono sempre necessarie due. L’assenza di “doppio controllo” non può essere superata neanche con una dettagliata relazione dell’agente che evidenzi tutti i sintomi del conducente.
La polizia stradale aveva fermato un conducente sottoponendolo al controllo strumentale per verificarne l’idoneità alla guida. Risultato positivo all’etilometro dopo un solo controllo, l’automobilista aveva subìto le relative sanzioni. Contro la condanna prevista dal codice della strada [2] l’interessato aveva poi proposto ricorso in Cassazione.
I Supremi Giudici gli hanno dato ragione affermando che per il reato più grave previsto in caso di accertamento dell’alterazione alcolica non è sufficiente una sola misurazione.
La Cassazione ha ricordato che, se anche il reato di guida in stato di ebbrezza può accertarsi con qualsiasi mezzo, per la configurazione del reato si deve necessariamente “ravvisare l’ipotesi più lieve, priva di rilievo penale, quando, pur risultando accertato il superamento della soglia minima, non sia possibile affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente rientri nell’ambito di una delle altre due ipotesi che conservano rilievo penale”.
In altre parole, secondo i giudici del Palazzaccio, per aversi l’ipotesi più grave del suddetto reato è necessario effettuare tutti i test possibili, previsti dalla legge al fine di verificare la fattispecie in modo dettagliato e non presuntivo e, pertanto, non basta un solo controllo con l’etilometro e un accertamento sintomatico della guida in stato di ebbrezza per ottenere una condanna penale [2].
In mancanza di queste verifiche, secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione, si deve optare per la sanzione più lieve, depenalizzata.
[2] Art. 186 c.d.s. comma 1. """
Fonte La Legge per tutti.it :
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