Avvocato penalista - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. Art. 715 del Codice Penale.
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Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente.
[Art. 715. Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. (1)
Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila.
Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n°. 180.
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