Avvocato penalista - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Art. 733 del Codice Penale.
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Art. 733. Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale.
Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda non inferiore a euro 2.065.
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