Avvocato penalista - Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. Art. 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 219 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
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