Avvocato penalista - Esenzioni dai reati di bancarotta. Art. 217 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 217 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Esenzioni dai reati di bancarotta. (1)
Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies e alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti. (2)
(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D. L. 31 maggio 2010, n°. 78.
(2) Comma così modificato dalla lett. l-bis) del co. 1 dell’art. 33 del D. L. 22 giugno 2012, n°. 83, nel testo integrato dalla L. di conversione 7 agosto 2012, n°. 134 e, successivamente, dall'art. 18 del D. L. 18 ottobre 2012, n°. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n°. 221 e dall'art. 2, comma 7, del D. L. 5 gennaio 2015, n°. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 marzo 2015, n°. 20.
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