Avvocato penalista - Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Art. 222 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267.
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Art. 222 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n°. 267. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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