Avvocato penalista - Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio. Art. 726 del Codice Penale.
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Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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Art. 726. Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 10 a euro 206.
[Soggiace all'ammenda fino a lire centomila chi in un luogo pubblico o aperto al pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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