Avvocato penalista - Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale. Art. 734 bis del Codice Penale.
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Art. 734 bis. Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.
Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.
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