Avvocato penalista - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. Art. 717 del Codice Penale.
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Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.
[Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. (1)
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'autorità è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila.
La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n°. 180.
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