Avvocato penalista - Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Art. 725 del Codice Penale.
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Art. 725. Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza.
Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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