Avvocato penalista - Abuso di sostanze stupefacenti. Art. 729 del Codice Penale.
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Art. 729. Abuso di sostanze stupefacenti. (1)
(1) L'articolo:
"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila."
è stato abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n°. 685.
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Art. 729. Abuso di sostanze stupefacenti. (1)
(1) L'articolo:
"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromila a ottantamila."
è stato abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n°. 685.
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