Avvocato penalista - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 513 del Codice Penale.
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Art. 513 del Codice Penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio.
Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
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Un luogo del web pensato da un avvocato penalista, che da sempre si occupa di affari e di questioni penali, dove trattare delle infinite problematiche che involgono ed affliggono il diritto penale, la procedura penale e le scienze forensi e criminologiche, mai bene affrontate e risolte, osservate da un nuovo e diverso punto di vista ossia dalla parte di coloro che attendono ancora e sempre di vedere realizzata quella buona giustizia penale che non c'è.
Questa è giustizia?
Avvocato penalista.

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sabato 31 luglio 1999
Avvocato penalista - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 513 del Codice Penale.
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