Avvocato penalista - Possesso di segni distintivi contraffatti. Art. 497 ter del Codice Penale.
____________________________________
____________________________________
Art. 497 ter del Codice Penale. Possesso di segni distintivi contraffatti.
Le pene di cui all'articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente:
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 10 bis, comma 1, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155.
____________________________________
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________