Avvocato penalista - Boicottaggio. Art. 507 del Codice Penale.
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Art. 507 del Codice Penale. Boicottaggio. (1)
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n°. 84, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 507 c. p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
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