Avvocato penalista - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Art. 497 bis del Codice Penale.
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Art. 497 bis del Codice Penale. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. (2)
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 4, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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Art. 497 bis del Codice Penale. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. (2)
La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale. (1)
(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 4, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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