Avvocato penalista - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. Art. 495 ter del Codice Penale.
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Art. 495 ter del Codice Penale. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria. (1)
(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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Art. 495 ter del Codice Penale. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.
Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria. (1)
(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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