Avvocato penalista - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Art. 490 del Codice Penale.
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Art. 490 del Codice Penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
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