Avvocato penalista - Pena per i capi promotori e organizzatori. Art. 511 del Codice Penale.
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Art. 511 del Codice Penale. Pena per i capi promotori e organizzatori.
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
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