Avvocato penalista - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 496 del Codice Penale.
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Art. 496 del Codice Penale. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1)
1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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