Avvocato penalista - Documenti informatici. Art. 491 bis del Codice Penale.
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Art. 491 bis del Codice Penale. Documenti informatici.
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. (2)
(1) Le parole: “aventi efficacia probatoria” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n.° 48.
(2) Il periodo che recitava: “A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli” è stato soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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