Avvocato penalista - Non serve il permesso di costruire per modificare i vani esistenti, purché ciò non comporti modifiche alla superficie calpestabile o alla volumetria.
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"" Cassazione : per una diversa distribuzione dei vani non serve il permesso di costruire.
La Cassazione ha stabilito che per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani non occorre necessariamente avere il permesso di costruire.
La sentenza n. 37713 del primo ottobre 2012 emessa dai Giudici della sezione feriale penale del Palazzaccio ha definitivamente messo fine alla vicenda giudiziaria di un uomo che si è rivolto alla Massima Corte per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte Territoriale di Lecce che, nella fattispecie, confermava la decisione inflitta dal Tribunale che riteneva il ricorrente colpevole per aver eseguito, senza permesso di costruzione, i lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso osservando che anche la Corte d’Appello ha accertato che “la condotta del ricorrente si è esaurita in interventi, di vario tipo, tutti all'interno dei fabbricati e le opere realizzate non hanno comportato alcun ampliamento del perimetro esterno dei manufatti, né la elevazione delle rispettive altezze”.
Secondo quanto più volte confermato dalla giurisprudenza e richiamando nella odierna sentenza il conseguente principio di diritto consolidato, gli ermellini affermano che “le cosiddette opere interne, non più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d’uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire”.
Inoltre, relativamente alla fattispecie in esame, la Corte chiarisce che non c’è stato il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati e che la superficie iniziale della costruzione è rimasta inalterata.
In sostanza, per i giudici della Cassazione ”non necessita del permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani.
Dunque, contrariamente all'assunto del giudice a quo, “è da escludersi che integri ‘aumento volumetrico’, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile, salvo, beninteso il caso – non ricorrente nella specie – della realizzazione di ‘unità immobiliari’ autonome”.
Con queste motivazioni la Corte di cassazione ha concluso annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-per-una-diversa-distribuzione-dei-vani-non-serve-il-permesso-di-costruire/
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Avvocato penalista - Non serve il permesso di costruire per modificare i vani esistenti, purché ciò non comporti modifiche alla superficie calpestabile o alla volumetria. |
"" Cassazione : per una diversa distribuzione dei vani non serve il permesso di costruire.
La Cassazione ha stabilito che per effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani non occorre necessariamente avere il permesso di costruire.
La sentenza n. 37713 del primo ottobre 2012 emessa dai Giudici della sezione feriale penale del Palazzaccio ha definitivamente messo fine alla vicenda giudiziaria di un uomo che si è rivolto alla Massima Corte per impugnare la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte Territoriale di Lecce che, nella fattispecie, confermava la decisione inflitta dal Tribunale che riteneva il ricorrente colpevole per aver eseguito, senza permesso di costruzione, i lavori in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso osservando che anche la Corte d’Appello ha accertato che “la condotta del ricorrente si è esaurita in interventi, di vario tipo, tutti all'interno dei fabbricati e le opere realizzate non hanno comportato alcun ampliamento del perimetro esterno dei manufatti, né la elevazione delle rispettive altezze”.
Secondo quanto più volte confermato dalla giurisprudenza e richiamando nella odierna sentenza il conseguente principio di diritto consolidato, gli ermellini affermano che “le cosiddette opere interne, non più previste nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come categoria autonoma di intervento edilizio sugli edifici esistenti, quando comportino aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero mutamento di destinazione d’uso rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è necessario il permesso di costruire”.
Inoltre, relativamente alla fattispecie in esame, la Corte chiarisce che non c’è stato il cambio di destinazione d’uso dei fabbricati e che la superficie iniziale della costruzione è rimasta inalterata.
In sostanza, per i giudici della Cassazione ”non necessita del permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani.
Dunque, contrariamente all'assunto del giudice a quo, “è da escludersi che integri ‘aumento volumetrico’, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile, salvo, beninteso il caso – non ricorrente nella specie – della realizzazione di ‘unità immobiliari’ autonome”.
Con queste motivazioni la Corte di cassazione ha concluso annullando la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-per-una-diversa-distribuzione-dei-vani-non-serve-il-permesso-di-costruire/
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