Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto.
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"" Se il vicino provoca lo si può mandare “a quel paese”.
Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di ingiurie e molestie tra condomini.
La vicenda ha per protagonisti due vicini di casa dove uno manda l’altro “a quel paese” e così tra un insulto e l’altro, si aprono le porte del Tribunale e prende vita il processo che porterà le parti a scontrarsi fino a Piazza Cavour.
A causa del comportamento irritabile del vicino, che continuava a tenere acceso il motore dell’auto parcheggiata sotto la sua veranda, l’imputato, dopo averlo ripetutamente richiamato, in un momento di rabbia si fa scappare la succitata frase trasformando una normale lite tra vicini in una vera e propria “guerra” giudiziaria.
Per la Cassazione, l’eventuale ingiuria, detta in un momento di rabbia, è coperta dall’esimente della provocazione e, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dall’imputato che era stato condannato nel merito per ingiuria e minaccia per avere inveito in maniera non troppo ortodossa con il vicino di casa.
La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35239/12, ha inviato nuovamente il caso al tribunale di Agrigento affinchè verifichi la possibilità di applicare al caso oggetto d’esame l’esimente della provocazione, che era stata chiesta dall’imputato al quale però era invece stata riconosciuta l’attenuante.
I giudici di legittimità precisano che il giudice territoriale, “ha dimostrato di ritenere che effettivamente la reazione ingiuriosa” dell’imputato “fosse stata posta in essere a seguito dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui” e, pertanto, “ha contraddittoriamente escluso l’operativita’ di qualsiasi esimente”, pur “avendone riconosciuto in fatto i presupposti per la sua applicabilita’, compreso quello dell’immediatezza della reazione che costituisce l’unico tratto distintivo della fattispecie esimente rispetto a quella attenuante”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/se-il-vicino-provoca-lo-si-puo-mandare-a-quel-paese/
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Avvocato penalista - Non è ingiuria e minaccia inveire contro un condomino, purché ciò sia la reazione immediata e irosa a un suo fatto ingiusto. |
"" Se il vicino provoca lo si può mandare “a quel paese”.
Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di ingiurie e molestie tra condomini.
La vicenda ha per protagonisti due vicini di casa dove uno manda l’altro “a quel paese” e così tra un insulto e l’altro, si aprono le porte del Tribunale e prende vita il processo che porterà le parti a scontrarsi fino a Piazza Cavour.
A causa del comportamento irritabile del vicino, che continuava a tenere acceso il motore dell’auto parcheggiata sotto la sua veranda, l’imputato, dopo averlo ripetutamente richiamato, in un momento di rabbia si fa scappare la succitata frase trasformando una normale lite tra vicini in una vera e propria “guerra” giudiziaria.
Per la Cassazione, l’eventuale ingiuria, detta in un momento di rabbia, è coperta dall’esimente della provocazione e, pertanto, ha accolto il ricorso presentato dall’imputato che era stato condannato nel merito per ingiuria e minaccia per avere inveito in maniera non troppo ortodossa con il vicino di casa.
La quinta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35239/12, ha inviato nuovamente il caso al tribunale di Agrigento affinchè verifichi la possibilità di applicare al caso oggetto d’esame l’esimente della provocazione, che era stata chiesta dall’imputato al quale però era invece stata riconosciuta l’attenuante.
I giudici di legittimità precisano che il giudice territoriale, “ha dimostrato di ritenere che effettivamente la reazione ingiuriosa” dell’imputato “fosse stata posta in essere a seguito dello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui” e, pertanto, “ha contraddittoriamente escluso l’operativita’ di qualsiasi esimente”, pur “avendone riconosciuto in fatto i presupposti per la sua applicabilita’, compreso quello dell’immediatezza della reazione che costituisce l’unico tratto distintivo della fattispecie esimente rispetto a quella attenuante”. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/se-il-vicino-provoca-lo-si-puo-mandare-a-quel-paese/
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