Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso.
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Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso. |
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"" Cassazione: é reato usare un permesso per gli invalidi falso.
La Cassazione, con una sentenza che conferma altre decisioni prese dai Supremi Giudici in passato, ribadisce la configurazione di una fattispecie di reato da parte di chi parcheggia l’auto esponendo sul parabrezza la fotocopia di un permesso per invalidi.
Il punto su cui si concentra la decisione della Corte riguarda la qualità del falso e, quindi coglie l’occasione per evidenziare le differenze tra il falso “d’autore” (solo per render l’idea) e quello grossolano.
Nel primo caso, la quinta sezione penale ha stabilito che si configura il reato di “falso in autorizzazione amministrativa” chi falsifica a regola d’arte il tagliando di parcheggio invalidi al punto di renderli riconoscibili come falsi solo da esperti del settore.
Fotocopiare il permesso di parcheggio produce il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa, di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale e ciò che è penalmente rilevante riguarda la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di eseguire copie fedeli all’originale e, pertanto, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
Relativamente al falso grossolano gli ermellini hanno stabilito che non è punibile perché facilmente riconoscibile “ictu oculi” anche da persone del tutto sprovvedute.
Il caso esaminato dai giudici di legittimità, che ha originato la sentenza n. 33214 del 31 maggio 2012 ma pubblicata soltanto il 23 di agosto, riguardava un permesso falso per invalidi riconosciuto tale da un esperto che, dopo un attento esame, ha notato la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto.
Anche per la Corte di Cassazione la mancanza di rifrangenza é un elemento rilevante e non subito percepibile e, pertanto, ha respinto il ricorso dell’automobilista confermando la decisione del merito presa dal Tribunale di Bergamo prima e dalla Corte d’Appello di Brescia in secondo grado.
""Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
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