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lunedì 10 agosto 2015

Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il sesso estremo non è reato solo se vi è il consenso permanente di entrambi i partner; se il consenso manca o viene meno, si commette Violenza sessuale, Art. 609 bis del Codice Penale. 
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" Sesso estremo solo se entrambi lo vogliono altrimenti è stupro.

Con la sentenza oggetto d’esame la Cassazione ha avuto modo di definire alcuni importanti situazioni che si possono verificare durante un rapporto sessuale.

Il caso analizzato si riferisce ad una relazione intrattenuta tra un muratore marchigiano 33 enne e una ragazza 29 enne conosciuta al mare con cui il muratore ha intrattenuto una relazione nel periodo compreso tra maggio del 2009 ad agosto dello stesso anno.

L’evolversi del rapporto tra i due e la conseguente vicenda giudiziaria ha permesso ai Giudici della Massima Corte di introdurre un principio  importantissimo che tutela fortemente la donna che subisce violenza dal proprio compagno.

Con questa sentenza infatti si è potuto differenziare e definire dettagliatamente ciò che all'interno di un rapporto di coppia rientra nell'ambito del lecito e del consentito da quello che è la degenerazione del rapporto stesso che invece può inquadrarsi e catalogarsi come un episodio di violenza o stupro.

Sia chiaro che la Cassazione non ha nulla contro il sesso estremo o violento purché vi siano però precisi limiti che il partner deve rispettare e non  oltrepassare se non voluti dall'altra parte.

Sembrerebbe che la Corte cosi facendo voglia “introdursi” all'interno del rapporto di coppia ma non è proprio così.

La Corte vuole tutelare la parte debole della coppia e punire quelle situazioni che spesso si verificano ma che poche volte vengono punite proprio a causa dello stretto rapporto tra vittima e carnefice.

Le “pratiche sessuali estreme” non sono penalmente rilevanti se entrambe le parti della coppia vi acconsentano alla pratica ma lo possono diventare in determinate situazioni.

In poche parole, la Corte ha preso una posizione chiara, confermando alcune precedenti decisioni sull'argomento, (vedi Sentenza Cassazione n. 36073/2011) proprio per evitare che restino impunite alcune situazioni che possono e devono essere invece considerate penalmente rilevanti.

Nel caso specifico, infatti la Cassazione ha evidenziato che facilmente si potrebbe configurare, anche all'interno di una relazione più o meno stabile, il reato di stupro.

Infatti, l’eventuale consenso dato dal partner a compiere “pratiche sessuali estreme” all'inizio della relazione non ha durata illimitata e valida una volta per tutte.

Secondo quanto viene detto dai giudici di Piazza Cavour, sono sempre possibili i “ripensamenti” e questi vanno rispettati e possono avvenire in qualunque momento.

Come per dire, in un rapporto sessuale la coppia può usare “manette, fruste, toys etc.” ma solo se il partner è consenziente anzi, in considerazione di quello che è il punto focale della decisione della Corte, sarebbe meglio dire che l’utilizzo dei suddetti “strumenti” è permesso solo ogni volta che il partner lo consente.

In questo modo meglio si comprende cosa intende la corte parlando di ripetibilità (ripensamento) del consenso.

Il principio della sentenza stabilisce che venuto meno il consenso va da se che il sesso “estremo”,”particolare” etc. deve essere subito interrotto caso contrario si configurerà nei confronti del partner che impone la propria volontà sull'altro il reato di stupro.

La Cassazione inoltre precisa che la configurazione del reato persiste anche se la “vittima” dopo aver subito, accetta liberamente altri rapporti col partner-violentatore.

In sostanza, non basta il consenso iniziale per avere la libertà di fare ciò che si vuole col partner durante il rapporto sessuale perché l'eventuale rifiuto non rispettato configurerà il reato di stupro.

La storia tra il 33 enne muratore marchigiano e la ragazza 29 enne si è caratterizzata soprattutto per i loro rapporti sessuali, decisamente spinti ma per i quali vi era, almeno in un primo memento, un reciproco consenso.

Successivamente la donna si è rifiutata di compiere alcune delle pratiche sessuali fatte in precedenza col proprio compagno che di fatto ha sempre ignorato questo ripensamento continuando a compierle sottomettendo così la donna e la sua volontà.

Questa situazione ha originato un procedimento penale in cui veniva contestato al muratore marchigiano appunto il reato di stupro.

Nonostante i legali di quest’ultimo avessero sottolineato ai giudici che i rapporti tra i due erano caratterizzati da una alternanza di consensi e dissensi da parte della donna, come per dire che i dissensi di quest’ultima non erano seriamente espressi, se poi successivamente acconsentiva di nuovo ad altre pratiche sessuali.

La Corte con la sentenza n. 37916 ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per il violentatore (già condannato nella fase di merito la Corte d’Appello di Ancona per l’accusa di “violenza sessuale continuata commessa con violenze fisiche e minacce nei confronti della ragazza”) stabilendo che l “alternanza” delle fasi consenso-dissenso e non minano la verità della denuncia.

La corte conclude affermando che “purtroppo è ben possibile che, nello svolgimento della patologia delle relazioni sentimentali tra uomo e donna, si verifichi la sussistenza di rapporti sessuali consensuali alternati a rapporti imposti e non può certo presumersi il consenso anche in riferimento ai rapporti imposti con la violenza e minaccia”.

Pertanto, “in relazione a “certe pratiche estreme non basta il consenso espresso nel momento iniziale” e quindi l’atto diventa lesivo se il partner manifesta “di non essere più consenziente al protrarsi dell’azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento o una non condivisione sulle modalità di consumazione dell’amplesso”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/sesso-estremo-solo-se-entrambi-lo-vogliono-altrimenti-e-stupro/
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