Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione.
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" Cassazione: gli omosessuali stranieri hanno il diritto di “vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione dei diritti fondamentali di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”
I giudici hanno affermato un importante principio in materia di protezione internazionale ossia che le suddette norme costituiscono “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.
Nel caso specifico la Corte si riferiva all’art. 319 del codice penale del Senegal e, continua la Corte, tale privazione rappresenta una “violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che “si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.”
Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012 che in poche parole si scontra con altra precedente, la n. 16417/2007, in cui la Corte, riguardo ad un procedimento di espulsione ex art. 19 D. Lgs. 286/1998 aveva affermato che le norme penali che sanzionano l’omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se “la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell’agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano”.
La sentenza oggetto d’esame invece supera una volta per tutte questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente che l’esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione.
Sentenza importante perché questa una nuova interpretazione dell’argomento trattato dalla Corte interesserà molto i futuri giudizi di opposizione all'espulsione.
Infine, aver richiamato i diritti fondamentali del viver liberamente la propria sessualità e il riferimento alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, confermano l’atteggiamento finalmente ‘laico’ della Cassazione rispetto ai diritti lgbt, inaugurato da Cass. 4184/2012 e che speriamo porti molti buoni frutti. "
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-gli-omosessuali-hanno-il-diritto-di-vivere-liberamente-la-propria-vita-sessuale-ed-affettiva/
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Avvocato penalista - Gli omosessuali stranieri hanno il diritto di vivere liberamente la propria vita sessuale e affettiva; così ha stabilito la Cassazione. |
" Cassazione: gli omosessuali stranieri hanno il diritto di “vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione l’esistenza di norme penali sanzionatorie degli omosessuali costituisce “di per sé una condizione generale di privazione dei diritti fondamentali di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”
I giudici hanno affermato un importante principio in materia di protezione internazionale ossia che le suddette norme costituiscono “di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”.
Nel caso specifico la Corte si riferiva all’art. 319 del codice penale del Senegal e, continua la Corte, tale privazione rappresenta una “violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” che “si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione di oggettiva persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.”
Questo è ciò che emerge dalla sentenza n. 15981/2012 depositata il 20 settembre 2012 che in poche parole si scontra con altra precedente, la n. 16417/2007, in cui la Corte, riguardo ad un procedimento di espulsione ex art. 19 D. Lgs. 286/1998 aveva affermato che le norme penali che sanzionano l’omosessualità possono essere astrattamente persecutorie, ma che per integrare gli estremi del fatto persecutorio è necessario verificare se “la sanzione penale sia prevista con riferimento alla qualità dell’agente, e non necessariamente anche in relazione alla pratiche che dalla stessa eventualmente conseguano”.
La sentenza oggetto d’esame invece supera una volta per tutte questa distinzione tra precetti penali, riconoscendo pianamente che l’esistenza di sanzioni penali rappresenta una forma di persecuzione.
Sentenza importante perché questa una nuova interpretazione dell’argomento trattato dalla Corte interesserà molto i futuri giudizi di opposizione all'espulsione.
Infine, aver richiamato i diritti fondamentali del viver liberamente la propria sessualità e il riferimento alla C.E.D.U. e alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, confermano l’atteggiamento finalmente ‘laico’ della Cassazione rispetto ai diritti lgbt, inaugurato da Cass. 4184/2012 e che speriamo porti molti buoni frutti. "
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/cassazione-gli-omosessuali-hanno-il-diritto-di-vivere-liberamente-la-propria-vita-sessuale-ed-affettiva/
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