Avvocato penalista - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Art. 600 del Codice Penale.
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Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. (2)
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. (2)
(..........) (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 luglio 2010, n°. 108.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 4 marzo 2014, n°. 24.
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