Avvocato penalista - Plagio. Art. 603 del Codice Penale.
____________________________________
Art. 603. Plagio. (1)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
____________________________________
____________________________________
Art. 603. Plagio. (1)
Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 8 giugno 1981, n°. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intero articolo.
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________