Avvocato penalista - Pornografia virtuale. Art. 600 quater.1 del Codice Penale.
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Art. 600 quater.1. Pornografia virtuale. (1)
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4 della L. 6 febbraio 2006, n°. 38
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