Avvocato penalista - Querela della persona offesa ed estinzione del reato. Art. 597 del Codice Penale.
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Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione del reato.
I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato.
In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.
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