Avvocato penalista - Impiego di minori nell’accattonaggio. Art. 600 octies del Codice Penale.
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Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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Art. 600 octies. Impiego di minori nell’accattonaggio. (1)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di un persona minore degli anni quattordici, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 19, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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