Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 600 septies.1. del Codice Penale.
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Art. 600 septies.1. Circostanza attenuante. (1)
La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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