Avvocato penalista - Fatto commesso all'estero. Art. 604 del Codice Penale.
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Art. 604. Fatto commesso all'estero.
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
(1) Le parole: “cittadino straniero” sono state così sostituite dall’art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.
(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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Art. 604. Fatto commesso all'estero.
Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies (1), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero (2) in concorso con cittadino italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero (2) è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
(1) Le parole: “cittadino straniero” sono state così sostituite dall’art. 6, co. 2, della L. 9 gennaio 2006, n°. 7.
(2) Le parole: "609-octies e 609-undecies," sono state aggiunte dall'art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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