Avvocato penalista - Abbandono di un neonato per causa di onore. Art. 592 del Codice Penale.
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Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore.
[Art. 592. Abbandono di un neonato per causa di onore. (1)
Chiunque abbandona un neonato subito dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato.
Non si applicano le aggravanti stabilite nell'articolo 61.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 5 agosto 1981, n°. 442.
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