Avvocato penalista - Acquisto e alienazione di schiavi. Art. 602 del Codice Penale.
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Art. 602. Acquisto e alienazione di schiavi. (1)
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 3 della L. 11 agosto 2003, n°. 228.
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