Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. Art. 536 del Codice Penale.
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Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.
[Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. (1)
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.
Si applicano i cpv. dell'art. 533.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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