Avvocato penalista - Costrizione alla prostituzione. Art. 533 del Codice Penale.
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Art. 533. Costrizione alla prostituzione.
[Art. 533. Costrizione alla prostituzione. (1)
Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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