Avvocato penalista - Atti osceni. Art. 527 del Codice Penale.
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Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. (1)
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
(1) Questo comma è stato inserito dall’art. 3, comma 22, della L. 15 luglio 2009, n°. 94
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