Avvocato penalista - Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Art. 526 del Codice Penale.
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Art. 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata.
Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.
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