Avvocato penalista - Corruzione di minorenni. Art. 530 del Codice Penale.
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Art. 530. Corruzione di minorenni.
[Art. 530. Corruzione di minorenni. (1)
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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