Avvocato penalista - Ratto a fine di matrimonio. Art. 522 del Codice Penale.
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Art. 522. Ratto a fine di matrimonio.
Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae, o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso in danno di una persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, la pena è della reclusione da due a cinque anni.
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