Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 538 del Codice Penale.
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Art. 538. Misura di sicurezza.
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
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