Avvocato penalista - Circostanza attenuante. Art. 517 quinquies del Codice Penale.
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Art. 517 quinquies. Circostanza attenuante. (1)
Le pene previste dagli articoli 517 ter e 517 quater sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517 ter e 517 quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, comma 1, lett. e), della L. 23 luglio 2009, n°. 99.
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